Dispositivo — testo vigente
Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela: 1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; 2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; 3) ; 4) i militari in attività di servizio; 5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque; 6) chi ha più di tre figli minori; 7) chi esercita altra tutela; 8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente; 9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. (1)(1)
Note
- (1)Comma 1Comma 1 — annotazione ufficialeNUMERO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
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Verificato il 14/09/2026
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