Art. 390 c.c.

Emancipazione di diritto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Commento

Art. 390 c.c. — emancipazione di diritto

UNICO COMMA — EMANCIPAZIONE DI DIRITTO. Il matrimonio determina automaticamente l’emancipazione del minore. Non occorre uno specifico provvedimento costitutivo del giudice: l’effetto deriva direttamente dalla legge e introduce il minore nel regime di capacità previsto dagli articoli successivi.

Ratio

Collegare automaticamente al matrimonio legalmente contratto un regime di capacità più ampio rispetto a quello ordinario del minore.

Questioni interpretative

L’emancipazione non elimina tutti i limiti di capacità: gli atti dell’emancipato restano regolati dagli articoli successivi e dalla presenza del curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 84 e 392 ss. c.c.

Norme collegate

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