Art. 84 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Età.

I minori di età non possono contrarre matrimonio.

Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.

Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.

La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.

Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Età. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Età minima per il matrimonio e autorizzazione del minore

L’art. 84 stabilisce che, di regola, i minori non possono contrarre matrimonio. In presenza di gravi motivi il tribunale può tuttavia autorizzare chi abbia compiuto sedici anni, dopo averne accertato la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentiti pubblico ministero, genitori o tutore. Il procedimento è costruito come controllo giudiziale rafforzato: la decisione è reclamabile e diventa efficace solo dopo il decorso del relativo termine. La norma tutela contemporaneamente libertà matrimoniale e protezione del minore contro decisioni premature o condizionate.

Ratio

La ratio è impedire matrimoni precoci salvo situazioni eccezionali nelle quali il giudice accerti una maturità effettiva e gravi motivi.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano nozione di gravi motivi, maturità psico-fisica e controllo giudiziale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 81 e 90.

Fonti del commento

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