Art. 85 c.c.

Interdizione per infermità di mente

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Interdizione per infermità di mente e capacità matrimoniale

L’art. 85 impedisce il matrimonio dell’interdetto per infermità di mente. Se il procedimento di interdizione è già pendente, il pubblico ministero può chiedere la sospensione della celebrazione fino al passaggio in giudicato della decisione. La disposizione tutela il carattere personale e consapevole del consenso matrimoniale, evitando la celebrazione quando l’ordinamento abbia già accertato o stia accertando una condizione incompatibile con una scelta matrimoniale validamente formata.

Ratio

La ratio è proteggere autenticità e consapevolezza del consenso matrimoniale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano rapporto tra interdizione, capacità naturale e sospensione cautelare della celebrazione.

Fonti del commento

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