Art. 83 c.c.

Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio davanti ai ministri dei culti ammessi

L’art. 83 disciplina, mediante rinvio, il matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato. La norma coordina la disciplina codicistica con le leggi speciali e con le intese stipulate ai sensi dell’art. 8 Cost. per le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il punto centrale è che la celebrazione religiosa può produrre effetti civili quando ricorrono le condizioni previste dall’ordinamento statale e dalla normativa speciale applicabile.

Ratio

La ratio è garantire pluralismo religioso e certezza degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo riti diversi.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano riconoscimento civile, trascrizione e rapporto tra disciplina generale e intese confessionali.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 8.

Fonti del commento

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