Art. 82 c.c.

Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio canonico con effetti civili

L’art. 82 rinvia al Concordato con la Santa Sede e alle leggi speciali per la disciplina del matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico. La norma recepisce il sistema del matrimonio concordatario, nel quale il matrimonio canonico può produrre effetti nell’ordinamento civile alle condizioni previste dalle fonti pattizie e dalla legislazione di attuazione. Il rinvio impone una lettura coordinata con l’art. 7 Cost. e con la disciplina concordataria vigente, soprattutto in materia di trascrizione e riconoscimento degli effetti civili.

Ratio

La ratio è coordinare ordinamento civile e disciplina concordataria del matrimonio cattolico.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano condizioni per gli effetti civili, trascrizione e rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e ordinamento statale.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 7.

Fonti del commento

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