Art. 81 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Risarcimento dei danni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Risarcimento dei danni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Testo vigente.

Fonte ufficiale

Commento

Risarcimento per ingiustificato rifiuto di celebrare il matrimonio

L’art. 81 disciplina una responsabilità limitata collegata alla promessa di matrimonio resa nelle forme previste dalla legge. La promessa non rende coercibile il matrimonio, ma quando uno dei promittenti rifiuta senza giusto motivo può essere tenuto a rimborsare le spese fatte e le obbligazioni contratte dall’altro in vista delle nozze, nei limiti compatibili con la condizione economica delle parti. La stessa tutela opera quando il rifiuto sia giustificato dalla condotta colpevole dell’altro promittente. Non si tratta quindi di risarcire il mancato matrimonio in sé, ma soltanto il pregiudizio patrimoniale specificamente collegato alla preparazione delle nozze. La domanda è soggetta al termine annuale previsto dalla disposizione.

Ratio

La ratio è conciliare la piena libertà matrimoniale con la tutela dell’affidamento patrimoniale ragionevolmente ingenerato dalla promessa formale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano giusto motivo del rifiuto, prova delle spese, nesso causale con la promessa e natura del termine annuale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 79 e 80.

Fonti del commento

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