Art. 392 c.c.

Curatore dell'emancipato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.

Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.

Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'articolo 165.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 392 c.c. — curatore dell’emancipato

COMMA 1 — CURATORE DEL MINORE CONIUGATO CON MAGGIORENNE. La funzione è attribuita al coniuge maggiorenne. COMMA 2 — ENTRAMBI I CONIUGI MINORENNI. Il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scegliendolo preferibilmente tra i genitori: la preferenza non elimina la valutazione concreta di idoneità. COMMA 3 — VICENDE DEL MATRIMONIO. In caso di annullamento per causa diversa dall’età, scioglimento, cessazione degli effetti civili o separazione, il giudice nomina curatore un genitore idoneo o altra persona. Se il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste anche negli atti dell’art. 165 c.c.

Ratio

Assicurare all’emancipato l’assistenza necessaria per gli atti per i quali la sua capacità resta incompleta, adattando la curatela alla situazione familiare.

Questioni interpretative

La scelta del curatore varia con lo status matrimoniale; la funzione è assistenziale e va coordinata con gli artt. 394-397 e, per gli atti matrimoniali richiamati, con l’art. 165.

Disposizioni collegate

Artt. 165, 390, 393-397 c.c.

Norme collegate

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