Art. 393 c.c.

Incapacità o rimozione del curatore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sono applicabili al curatore le disposizioni degli articoli 348, ultimo comma, 350 e 384.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 393 c.c. — incapacità o rimozione del curatore

L’articolo estende al curatore dell’emancipato alcune garanzie previste per il tutore, richiamando le cause di incapacità e dispensa pertinenti e la disciplina della rimozione. Il rinvio evita duplicazioni e assicura che anche la funzione assistenziale sia affidata a persona idonea e affidabile.

Ratio

Garantire idoneità e correttezza del curatore mediante applicazione delle regole protettive previste per l’ufficio tutelare.

Questioni interpretative

Il rinvio è puntuale e non comporta automatica applicazione di tutta la disciplina della tutela; occorre verificare di volta in volta le sole disposizioni espressamente richiamate.

Disposizioni collegate

Artt. 348 ultimo comma, 350, 384 e 392 c.c.

Norme collegate

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