Art. 394 c.c.

Capacità dell'emancipato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione.

Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto.

Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.. (1)(1)

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.

Note

  1. (1)Comma 3Comma 3 — annotazione ufficialePERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.. (1) Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 394 c.c. — capacità dell’emancipato

COMMA 1 — CAPACITÀ DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. L’emancipazione attribuisce al minore capacità autonoma per gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. COMMA 2 — CAPITALI E GIUDIZIO. Con l’assistenza del curatore il minore può riscuotere capitali subordinatamente a idoneo impiego e può stare in giudizio come attore o convenuto. COMMA 3 — STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono richiesti consenso del curatore e autorizzazione del giudice tutelare. La nota normativa segnala una soppressione operata dal D.Lgs. 149/2022: il testo previgente ulteriore non va ricostruito senza la specifica vigenza ufficiale. COMMA 4 — CONFLITTO DI INTERESSI. In caso di conflitto tra minore e curatore deve essere nominato un curatore speciale secondo il richiamo all’art. 320 c.c.

Ratio

Graduare la capacità di agire dell’emancipato, riconoscendogli autonomia ordinaria ma mantenendo protezione per gli atti patrimonialmente più rilevanti.

Questioni interpretative

Il terzo comma è stato inciso dal D.Lgs. 149/2022: il corpus documenta la soppressione di un periodo, ma non contiene il testo previgente completo; la ricostruzione storica non va quindi inventata.

Disposizioni collegate

Artt. 320 ultimo comma, 390, 392, 395-397 c.c.

Norme collegate

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