Art. 396 c.c.

Inosservanza delle precedenti norme

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 396 c.c. — inosservanza delle regole sulla capacità

COMMA 1 — ANNULLABILITÀ. Gli atti compiuti senza osservare le regole dell’art. 394 c.c. possono essere annullati su istanza del minore, degli eredi o degli aventi causa. La tutela è quindi costruita come invalidità relativa posta nell’interesse dell’emancipato. COMMA 2 — RINVIO ALL’ART. 378. Al curatore si applica la disciplina richiamata dall’art. 378 c.c., da coordinare con la funzione di assistenza propria della curatela.

Ratio

Rendere effettivi i limiti alla capacità dell’emancipato e impedire al curatore di sfruttare la propria posizione.

Questioni interpretative

Il rimedio è l’annullabilità, non la nullità automatica. Il rinvio all’art. 378 estende specifici divieti al curatore.

Disposizioni collegate

Artt. 378, 394 e 395 c.c.

Norme collegate

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