Art. 378 c.c.

Atti vietati al tutore e al protutore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per iterposta persona dei beni e dei diritti del minore. Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su istanza delle persone indicate dell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 378 c.c. — atti vietati al tutore e al protutore

COMMA 1 — DIVIETO DI ACQUISTO. Tutore e protutore non possono acquistare, direttamente o per interposta persona e neppure all’asta pubblica, beni o diritti del minore. Il divieto previene un conflitto strutturale di interessi. COMMA 2 — LOCAZIONE. La locazione di beni del minore in favore di tutore o protutore è ammessa soltanto con autorizzazione e cautele fissate dal giudice tutelare. COMMA 3 — ANNULLABILITÀ. Gli atti contrari ai divieti possono essere annullati dai soggetti richiamati dall’art. 377, esclusi proprio il tutore e il protutore autori della violazione. COMMA 4 — CREDITI VERSO IL MINORE. È vietato anche diventare cessionari di ragioni o crediti verso il minore, per impedire che il titolare dell’ufficio assuma una posizione creditoria potenzialmente confliggente con quella amministrata.

Ratio

Impedire che chi amministra o controlla il patrimonio tragga vantaggio personale dalla posizione fiduciaria.

Questioni interpretative

La nozione di interposta persona impedisce elusioni indirette. Va distinta l’ipotesi della locazione, autorizzabile con cautele, dagli acquisti e dalle cessioni colpiti da divieto.

Disposizioni collegate

Artt. 360, 374 e 377 c.c.

Norme collegate

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