Art. 379 c.c.

Gratuità della tutela

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

L'ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 379 c.c. — gratuità della tutela

COMMA 1 — GRATUITÀ. L’ufficio tutelare è, come regola, gratuito. COMMA 2 — INDENNITÀ E COLLABORATORI. In considerazione dell’entità del patrimonio e della difficoltà dell’amministrazione, il giudice può riconoscere un’equa indennità. In circostanze particolari, sentito il protutore, può inoltre autorizzare collaboratori retribuiti. APPROFONDIMENTO — RESPONSABILITÀ PERSONALE. L’impiego di collaboratori non trasferisce la responsabilità dell’amministrazione: il tutore resta personalmente responsabile dell’attività svolta con il loro ausilio.

Ratio

Conciliare la natura solidaristica dell’ufficio con la particolare onerosità di amministrazioni complesse.

Questioni interpretative

L’indennità non trasforma l’ufficio in prestazione professionale retribuita; la collaborazione di terzi non attenua la responsabilità personale del tutore.

Disposizioni collegate

Artt. 357, 360 e 380 c.c.

Norme collegate

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