Art. 380 c.c.

Contabilità dell'amministrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare.

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 380 c.c. — contabilità dell’amministrazione

COMMA 1 — CONTABILITÀ E RENDICONTO ANNUALE. Il tutore deve tenere una contabilità regolare e rendere annualmente il conto al giudice tutelare. Il controllo è periodico e accompagna l’intera amministrazione, non soltanto la sua cessazione. COMMA 2 — CONTROLLO ULTERIORE. Il giudice può sottoporre il rendiconto anche al protutore e a un prossimo parente o affine del minore, ampliando gli elementi disponibili per verificare la gestione.

Ratio

Assicurare trasparenza e controllo continuativo dell’amministrazione patrimoniale durante tutta la tutela.

Questioni interpretative

Il rendiconto annuale è un obbligo autonomo e periodico; regolarità documentale e tracciabilità sono funzionali anche all’eventuale responsabilità del tutore.

Disposizioni collegate

Artt. 362-369, 372 e 385 ss. c.c.

Norme collegate

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