Art. 381 c.c.

Cauzione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità.

Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità. Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 381 c.c. — cauzione del tutore

COMMA 1 — CAUZIONE. Il giudice tutelare può imporre al tutore una cauzione in relazione alla particolare natura e consistenza del patrimonio, determinandone importo e modalità. Non si tratta quindi di obbligo automatico. COMMA 2 — RIDUZIONE O LIBERAZIONE. Lo stesso giudice può successivamente liberare il tutore, integralmente o parzialmente, dalla cauzione già prestata. La garanzia resta così adattabile al rischio patrimoniale concreto.

Ratio

Fornire al patrimonio del minore una garanzia supplementare quando le caratteristiche dell’amministrazione lo rendano prudente.

Questioni interpretative

La cauzione richiede valutazione individualizzata e può essere rimodulata nel tempo; non sostituisce gli altri controlli né attenua i doveri del tutore.

Disposizioni collegate

Artt. 344, 357, 379 e 380 c.c.

Norme collegate

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