Art. 374 c.c.

Autorizzazione del giudice tutelare

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 1(321) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  2. (2)Comma 1(322) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare: 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; 2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; 3) riscuotere capitali; 4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni; 5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; 6) accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni; 7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati; 8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; 9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. (1) (2)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 374 c.c. — autorizzazione del giudice tutelare

UNICO COMMA — ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE. L’articolo elenca gli atti che il tutore non può compiere autonomamente. Vi rientrano acquisti e alienazioni oltre le eccezioni indicate, riscossione di capitali, garanzie reali e loro cancellazione o svincolo, assunzione di obbligazioni non ordinarie, operazioni successorie e donative, divisioni, transazioni, locazioni di particolare durata e iniziative giudiziali diverse dalle eccezioni previste. APPROFONDIMENTO — CONTROLLO PER CATEGORIE. I nove numeri disciplinano rischi patrimoniali differenti. L’autorizzazione non è quindi un adempimento formale uniforme: il giudice deve valutare utilità, necessità e convenienza dell’atto rispetto al patrimonio e agli interessi del minore. APPROFONDIMENTO — RIFORMA CARTABIA. Le note registrano la disciplina transitoria del D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022. La ricostruzione delle versioni anteriori deve rispettare la specifica vigenza applicabile.

Ratio

Sottoporre gli atti patrimonialmente rilevanti a un controllo preventivo di necessità e convenienza nell’interesse del minore.

Questioni interpretative

Dopo la riforma processuale del D.Lgs. 149/2022 il quadro autorizzativo deve essere letto nella versione vigente e coordinato con l’abrogazione dell’art. 375. La violazione può condurre all’annullabilità ex art. 377.

Disposizioni collegate

Artt. 372, 376, 377 e 378 c.c.; disciplina successoria e processuale richiamata dai singoli atti.

Norme collegate

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