Art. 372 c.c.

Investimento di capitali

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 372 c.c. — investimento dei capitali del minore

UNICO COMMA — INVESTIMENTO DEI CAPITALI. L’investimento dei capitali del minore richiede preventiva autorizzazione del giudice tutelare. La norma individua categorie di impiego considerate prudenti e consente, dopo l’ascolto di tutore e protutore, anche depositi presso altri istituti o investimenti diversi per motivi particolari. APPROFONDIMENTO — FUNZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE. Il controllo giudiziale mira alla conservazione e gestione prudente del patrimonio del minore: l’elenco legale non va letto come licenza automatica a investire, poiché resta necessaria la valutazione dell’interesse concreto del minore.

Ratio

Proteggere il capitale del minore da impieghi discrezionali o eccessivamente rischiosi, assoggettando le scelte d’investimento a controllo giudiziale.

Questioni interpretative

Il testo conserva riferimenti storici, ma la funzione della norma resta attuale. Un investimento diverso da quelli tipizzati richiede motivazione concreta e autorizzazione preventiva.

Disposizioni collegate

Artt. 369, 371, 374 e 380 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.