Art. 371 c.c.

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi; 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele. Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 371 c.c. — educazione e amministrazione

COMMA 1 — PROGRAMMA DELLA TUTELA DOPO L’INVENTARIO. Compiuto l’inventario, il giudice tutelare decide, su proposta del tutore e sentito il protutore, sulle principali linee personali e patrimoniali della tutela. N. 1 — CRESCITA, STUDI E FORMAZIONE. La decisione sul luogo di crescita e sull’avviamento formativo richiede l’ascolto del minore che abbia compiuto dieci anni e anche del minore più giovane capace di discernimento, oltre all’eventuale avviso dei parenti prossimi. N. 2 — SPESE E REDDITO ECCEDENTE. Il giudice determina la spesa annua per mantenimento, istruzione e amministrazione e stabilisce come impiegare il reddito eccedente. N. 3 — AZIENDE COMMERCIALI. Deve essere valutata la convenienza della continuazione, alienazione o liquidazione delle aziende comprese nel patrimonio, con definizione di modalità e cautele. COMMA 2 — CONTINUAZIONE DELL’IMPRESA. Se la prosecuzione appare evidentemente utile al minore, il tutore deve richiedere l’autorizzazione prevista; nelle more il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio. La disciplina separa così la gestione urgente dalla decisione definitiva.

Ratio

Sottoporre le decisioni fondamentali della tutela a programmazione e controllo giudiziario, con partecipazione del minore e protezione del patrimonio.

Questioni interpretative

L’interesse del minore guida sia le scelte educative sia quelle economiche; la prosecuzione dell’impresa richiede una valutazione rafforzata e un distinto livello autorizzativo.

Disposizioni collegate

Artt. 344, 357, 365, 370 e 372 ss. c.c.

Norme collegate

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