Art. 373 c.c.

Titoli al portatore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il tutore deve farli convertire in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 373 c.c. — titoli al portatore

UNICO COMMA — TITOLI AL PORTATORE. Quando nel patrimonio del minore vi sono titoli al portatore, il tutore deve convertirli in nominativi, salvo che il giudice tutelare disponga la custodia cauta. La disposizione riduce i rischi di sottrazione e dispersione e rafforza la tracciabilità patrimoniale.

Ratio

Rendere identificabili e più sicuri i valori mobiliari del minore, evitando dispersioni e appropriazioni.

Questioni interpretative

La cauta custodia è alternativa alla conversione solo per decisione giudiziale; la norma si coordina con il generale obbligo di deposito e custodia dei valori.

Disposizioni collegate

Artt. 369 e 372 c.c.

Norme collegate

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