Art. 375 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 Testo previgente dell’articolo: “Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]: 1) alienare beni [127 ss.]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [art. 732 del c.p.c.].”

    Testo previgente

    Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]: 1) alienare beni [127 ss.]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [art. 732 del c.p.c.].

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgenteal 27/02/2023

Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale [732 c.p.c., 38]: 1) alienare beni [127 ss.]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare [art. 732 del c.p.c.].

Abrogazione dell’art. 375 c.c.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

Fonte ufficiale

Commento

Art. 375 c.c. — disciplina abrogata

ARTICOLO ABROGATO — CONTROLLO DEL TRIBUNALE. La disposizione previgente assoggettava determinati atti del tutore all’autorizzazione del tribunale, secondo il sistema anteriore alla riforma. EVOLUZIONE NORMATIVA. L’art. 375 è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022. Il testo conservato nel database deve essere qualificato esclusivamente come versione storica e non come disciplina vigente.

Ratio

Documentare il precedente doppio livello autorizzativo e il suo superamento con la riforma del processo civile.

Questioni interpretative

Occorre distinguere i procedimenti soggetti alla disciplina previgente da quelli cui si applica il nuovo assetto decorrente dalla riforma; l’articolo è oggi abrogato.

Disposizioni collegate

Artt. 374, 376 e 377 c.c.; D.Lgs. 149/2022.

Norme collegate

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