Art. 376 c.c.

Vendita di beni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 Testo previgente del comma 2: “Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo”

    Testo previgente

    Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo

  2. (2)Comma 1(321) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  3. (3)Comma 1(322) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (1) (2) (3)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 376 c.c. — vendita dei beni del minore

COMMA VIGENTE — MODALITÀ DELLA VENDITA. Nell’autorizzare la vendita, il giudice tutelare stabilisce se procedere all’incanto o a trattative private, fissa il prezzo minimo e disciplina l’erogazione o il reimpiego del ricavato. Il controllo riguarda quindi sia la modalità di dismissione sia la destinazione economica del prezzo. APPROFONDIMENTO — EVOLUZIONE NORMATIVA. Le note documentano l’intervento del D.Lgs. 149/2022 e la relativa disciplina transitoria. L’eventuale testo previgente deve essere mantenuto separato dalla versione corrente e collegato alla specifica vigenza ufficiale.

Ratio

Garantire che la vendita autorizzata avvenga a condizioni controllate e che il prezzo non venga disperso dopo l’alienazione.

Questioni interpretative

La scelta tra asta e trattativa privata non è rimessa al solo tutore; prezzo minimo e reimpiego costituiscono elementi della protezione giudiziale.

Disposizioni collegate

Artt. 372, 374 e 377 c.c.

Norme collegate

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