Art. 377 c.c.

Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 377 c.c. — inosservanza delle regole autorizzative

UNICO COMMA — ANNULLABILITÀ. Gli atti compiuti senza osservare le prescrizioni degli articoli precedenti possono essere annullati su istanza del tutore, del minore oppure dei suoi eredi o aventi causa. APPROFONDIMENTO — INVALIDITÀ DI PROTEZIONE. La norma collega alla violazione delle regole autorizzative una tutela azionabile dai soggetti individuati nell’interesse del minore; non configura una nullità automatica dell’atto.

Ratio

Proteggere il minore dalle conseguenze di atti compiuti dal tutore oltre i limiti legali o senza le necessarie autorizzazioni.

Questioni interpretative

Occorre individuare la specifica prescrizione violata e verificare la legittimazione all’azione; la disciplina si coordina con la speciale previsione dell’art. 378.

Disposizioni collegate

Artt. 372-376 e 378 c.c.

Norme collegate

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