Art. 395 c.c.

Rifiuto del consenso da parte del curatore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 1(321) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  2. (2)Comma 1(322) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto. (1) (2)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 395 c.c. — rifiuto del consenso del curatore

Il rifiuto del curatore non attribuisce un potere di veto definitivo. L’emancipato può ricorrere al giudice tutelare, che valuta le ragioni del diniego e, se lo ritiene ingiustificato, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel singolo atto. Il controllo giudiziale bilancia funzione protettiva e autonomia progressiva dell’emancipato.

Ratio

Impedire che un rifiuto ingiustificato del curatore paralizzi l’esercizio della capacità riconosciuta all’emancipato.

Questioni interpretative

Il giudice non sostituisce semplicemente il proprio consenso a quello del curatore: accertata l’ingiustificatezza, nomina un curatore speciale per l’atto.

Disposizioni collegate

Artt. 392, 394 e 396 c.c.

Norme collegate

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