Art. 397 c.c.

Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore.

L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato.

Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 3(321) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  2. (2)Comma 3(322) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore. L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa. (1) (2)

Fonte ufficiale

Commento

Art. 397 c.c. — emancipato imprenditore commerciale

COMMA 1 — AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA. Il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza assistenza del curatore soltanto previa autorizzazione del giudice tutelare, sentito il curatore. COMMA 2 — REVOCA. L’autorizzazione può essere revocata su istanza del curatore oppure d’ufficio, ma il minore emancipato deve essere sentito. COMMA 3 — CAPACITÀ ESTESA. L’autorizzazione all’esercizio dell’impresa produce un effetto particolarmente ampio: il minore può compiere autonomamente anche atti eccedenti l’ordinaria amministrazione estranei all’impresa. La previsione costituisce una deroga significativa al regime ordinario dell’art. 394 c.c.

Ratio

Consentire l’esercizio dell’impresa all’emancipato ritenuto idoneo, attribuendogli una capacità patrimoniale ampliata sotto controllo giudiziale.

Questioni interpretative

L’autorizzazione produce effetti che superano il perimetro dell’impresa; proprio per questo è revocabile quando vengano meno i presupposti di tutela.

Disposizioni collegate

Artt. 390, 392, 394-396 c.c.

Norme collegate

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