Art. 398 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39 Testo previgente del comma 1: “Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.”

    Testo previgente

    Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Abrogazione

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale

Commento

Art. 398 c.c. — revoca dell’emancipazione giudiziale abrogata

ARTICOLO ABROGATO — DISCIPLINA STORICA. La disposizione consentiva al giudice tutelare di revocare l’emancipazione quando gli atti del minore ne dimostrassero l’incapacità ad amministrare. La revoca poteva essere richiesta dal soggetto legittimato a chiedere l’emancipazione oppure disposta d’ufficio, previo ascolto del minore. EVOLUZIONE NORMATIVA. L’articolo è stato abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente è conservato come versione storica e non deve essere presentato come disciplina vigente.

Ratio

Documentare il controllo sull’emancipazione giudiziale previsto nel sistema anteriore alla maggiore età a diciotto anni.

Questioni interpretative

La norma ha oggi esclusivo valore storico e non si applica all’emancipazione di diritto derivante dal matrimonio.

Disposizioni collegate

Artt. 390 e 391 c.c.; legge 8 marzo 1975, n. 39.

Norme collegate

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