Art. 391 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39 Testo previgente del comma 1: “Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.”

    Testo previgente

    Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto puo essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potesta o del tutore.

Abrogazione dell’art. 391 c.c.

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale

Commento

Art. 391 c.c. — emancipazione giudiziale abrogata

ARTICOLO ABROGATO — EMANCIPAZIONE GIUDIZIALE. La disposizione storica consentiva l’emancipazione giudiziale del minore che avesse raggiunto l’età allora prevista, su istanza del genitore esercente la potestà o del tutore. EVOLUZIONE NORMATIVA. L’art. 391 è stato abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo previgente conservato nel database ha esclusivo valore storico e non deve essere confuso con l’attuale emancipazione di diritto per matrimonio prevista dall’art. 390 c.c.

Ratio

Documentare il precedente istituto dell’emancipazione giudiziale, divenuto incompatibile con la maggiore età fissata a diciotto anni.

Questioni interpretative

La disposizione non costituisce oggi una base per ottenere emancipazione giudiziale; l’emancipazione vigente è quella collegata al matrimonio nei casi consentiti dalla legge.

Disposizioni collegate

Art. 390 c.c.; legge 8 marzo 1975, n. 39.

Norme collegate

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