Art. 399 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1975, N. 39 Testo previgente del comma 1: “I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.”

    Testo previgente

    I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

Abrogazione

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Fonte ufficiale

Commento

Art. 399 c.c. — pubblicità dell’emancipazione giudiziale abrogata

ARTICOLO ABROGATO — PUBBLICITÀ DELL’EMANCIPAZIONE. La disposizione previgente regolava l’iscrizione in apposito registro dei provvedimenti di concessione o revoca dell’emancipazione e la loro comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione sull’atto di nascita. EVOLUZIONE NORMATIVA. L’articolo è stato abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39. Il testo storico conservato nel database resta separato dalla normativa vigente.

Ratio

Assicurare nel sistema previgente pubblicità ai provvedimenti costitutivi e revocatori dell’emancipazione giudiziale.

Questioni interpretative

La norma è esclusivamente storica e va letta con gli artt. 391 e 398, anch’essi abrogati.

Disposizioni collegate

Artt. 391 e 398 c.c.; legge 8 marzo 1975, n. 39.

Norme collegate

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