Art. 386 c.c.

Approvazione del conto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo X — Della tutela e dell'emancipazione

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Dispositivo — testo vigente

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni.

Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione.

Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il giudice tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione. Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati.

Fonte ufficiale

Commento

Art. 386 c.c. — approvazione del conto

COMMA 1 — ESAME DEL CONTO. Il giudice tutelare coinvolge nel controllo il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato oppure il nuovo rappresentante legale, invitandoli a formulare osservazioni. COMMA 2 — APPROVAZIONE O DINIEGO. In assenza di osservazioni il conto non è automaticamente approvato: il giudice deve comunque verificare che non presenti irregolarità o lacune. COMMA 3 — FASE CONTENZIOSA. Se il conto non viene presentato oppure è impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede l’autorità giudiziaria nel contraddittorio degli interessati. La disposizione distingue quindi controllo tutelare e successiva eventuale cognizione contenziosa.

Ratio

Garantire una verifica sostanziale e contraddittoria della gestione prima della definitiva chiusura contabile della tutela.

Questioni interpretative

L’assenza di osservazioni non impone l’approvazione: il giudice deve comunque verificare autonomamente regolarità e completezza.

Disposizioni collegate

Artt. 380, 385, 387 e 388 c.c.

Norme collegate

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