Dispositivo — testo vigente
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 2(22) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell' articolo 599 del codice civile, nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice.
- (2)Comma 2(49) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall' art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell' art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
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Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva