Art. 598 c.c.

Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 598 c.c.

COMMA 1 — SCRITTORE DEL TESTAMENTO SEGRETO La disposizione a favore di chi abbia scritto il testamento segreto è nulla, salvo approvazione autografa del testatore o approvazione nell’atto di consegna. COMMA 2 — NOTAIO E PLICO NON SIGILLATO È altresì nulla la disposizione a favore del notaio cui il testamento segreto sia stato consegnato in plico non sigillato.

Ratio

Evitare interferenze interessate nella formazione e custodia del testamento segreto.

Questioni interpretative

L’approvazione del testatore costituisce il discrimine per la disposizione allo scrittore; distinta è la posizione del notaio ricevente.

Disposizioni collegate

Artt. 604, 599 e 606 c.c.

Norme collegate

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