Art. 606 c.c.

Nullità del testamento per difetto di forma

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 606 c.c.

COMMA 1 — NULLITÀ FORMALE La mancanza dell’autografia o della sottoscrizione nell’olografo e i difetti essenziali indicati per il testamento notarile determinano nullità. COMMA 2 — ANNULLABILITÀ Gli altri difetti di forma danno luogo ad annullabilità su domanda dell’interessato, con prescrizione quinquennale decorrente dall’esecuzione delle disposizioni.

Ratio

Graduare le conseguenze dei vizi formali distinguendo difetti essenziali e irregolarità meno gravi.

Questioni interpretative

È decisiva la qualificazione del vizio come causa di nullità oppure di annullabilità e il relativo termine di azione.

Disposizioni collegate

Artt. 590, 602, 603 e 607 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. VI-2 — Ordinanza n. 24882del 06/11/2013Decisione chiave

Il testamento olografo redatto con la guida materiale della mano del testatore da parte di un terzo è nullo per difetto di autografia ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c.

L’intervento della mano guidante di un terzo esclude il requisito dell’autografia, anche quando la scrittura sia materialmente tracciata dalla mano del testatore.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna civile 2013
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 9466del 23/04/2012Decisione chiave

Il termine quinquennale previsto dall’art. 606, comma 2, c.c. per l’impugnazione del testamento olografo affetto da vizi formali diversi dalla mancanza di autografia o sottoscrizione decorre dall’esecuzione anche soltanto parziale delle disposizioni testamentarie.

La Corte esclude che sia necessaria l’esecuzione integrale del testamento per la decorrenza della prescrizione dell’azione di annullamento.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna civile 2012

Norme collegate

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