Art. 603 c.c.

Testamento pubblico

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da' lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da' lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 603 c.c.

COMMA 1 — RICEVIMENTO E TESTIMONI Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni. COMMA 2 — DICHIARAZIONE, SCRITTURA E LETTURA Il testatore dichiara la volontà, il notaio la riduce per iscritto e ne dà lettura alla presenza dei testimoni, documentando le formalità. COMMA 3 — DATA E SOTTOSCRIZIONI L’atto indica luogo, data e ora e reca le sottoscrizioni richieste; l’impedimento alla firma deve essere dichiarato e verbalizzato. COMMA 4 — DISABILITÀ SENSORIALI Operano le regole notarili speciali; se il testatore è anche incapace di leggere sono richiesti quattro testimoni.

Ratio

Garantire certezza, autenticità e controllo notarile della volontà testamentaria pubblica.

Questioni interpretative

La validità dipende dall’effettivo compimento e dalla menzione delle formalità richieste.

Disposizioni collegate

Artt. 601, 597 e 606 c.c.

Norme collegate

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