Art. 601 c.c.

Forme

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio.

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 601 c.c.

COMMA 1 — FORME ORDINARIE Le forme ordinarie sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. COMMA 2 — ATTO NOTARILE Il testamento notarile può essere pubblico oppure segreto; ciascuna forma è soggetta ai requisiti specifici degli articoli successivi.

Ratio

Tipizzare le forme ordinarie attraverso cui può essere validamente espressa la volontà testamentaria.

Questioni interpretative

La scelta della forma determina requisiti, formalità e regime dei vizi applicabili.

Disposizioni collegate

Artt. 602, 603 e 604 c.c.

Norme collegate

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