Art. 600 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Comma 1Comma 1 — annotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127, COME MODIFICATA DALLA L. 22 GIUGNO 2000, N. 192 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Comma 1(123) AGGIORNAMENTOLa L. 15 maggio 1997, n. 127 come modificata dalla L. 22 giugno 2000, n. 192 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 600 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — CAPACITÀ DI RICEVERE La disposizione è stata abrogata dalla legge n. 127/1997, come modificata dalla legge n. 192/2000. Il testo previgente non è presente nelle fonti importate con sufficiente certezza e non viene ricostruito per inferenza.

Ratio

Conservare il dato storico dell’abrogazione senza attribuire efficacia a un testo non verificato.

Questioni interpretative

L’assenza del testo previgente verificato impedisce una ricostruzione affidabile della disciplina storica.

Disposizioni collegate

Artt. 591, 599 e 600 c.c.

Norme collegate

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