Art. 591 c.c.

Casi d'incapacità

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età; 2) gli interdetti per infermità di mente; 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 591 c.c.

COMMA 1 — REGOLA GENERALE DI CAPACITÀ La capacità di testare costituisce la regola; l’incapacità richiede una previsione di legge. COMMA 2 — CAUSE DI INCAPACITÀ Sono incapaci i minori, gli interdetti per infermità mentale e coloro dei quali sia provata, anche per causa transitoria, l’incapacità di intendere e di volere nel preciso momento della formazione del testamento. COMMI 3-4 — IMPUGNAZIONE E PRESCRIZIONE L’impugnazione spetta a chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Ratio

Garantire che la volontà testamentaria provenga da un soggetto legalmente capace e realmente consapevole al momento dell’atto.

Questioni interpretative

L’incapacità naturale deve riferirsi al momento esatto del testamento; centrale è il relativo onere probatorio.

Disposizioni collegate

Artt. 428, 587 e 606 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 9904del 11/04/2024Decisione chiave

Le controversie sulla validità del testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 591, comma 1, n. 3, c.c. attengono a diritti successori disponibili e non ad azioni concernenti lo stato o la capacità della persona.

La Corte precisa la natura disponibile dei diritti ereditari anche quando sia contestata la capacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione della scheda.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna aprile 2024

Norme collegate

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