Art. 592 c.c.

Figli riconosciuti o riconoscibili

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Se vi sono discendenti legittimi, i figli, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(22) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 592 c.c.

DISPOSIZIONE COLPITA DA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE La disposizione apparteneva al sistema che limitava la capacità testamentaria passiva dei figli in ragione dello status di filiazione. La Corte costituzionale n. 205/1970 ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Il body storico non viene pertanto registrato come testo vigente.

Ratio

Documentare l’eliminazione costituzionale delle discriminazioni successorie fondate sullo status di filiazione.

Questioni interpretative

La declaratoria costituzionale impedisce di presentare il testo storico come limite vigente alla capacità di ricevere.

Disposizioni collegate

Artt. 573, 580 e 599 c.c.

Norme collegate

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