Art. 593 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu della meta di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu del terzo dell'eredita.”

    Testo previgente

    Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu della meta di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu del terzo dell'eredita.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulta nei modi stabiliti dall'articolo 279, non possono singolarmente ricevere per testamento piu della meta di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi. L'eccedenza e ripartita nelle stesse proporzioni tra i figli legittimi e i figli non riconoscibili. Questi non possono, in nessun caso, complessivamente ricevere piu del terzo dell'eredita.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 593 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — LIMITI TESTAMENTARI NEL SISTEMA PREVIGENTE La disposizione limitava le attribuzioni testamentarie ai figli non riconoscibili in presenza di figli legittimi o loro discendenti. È stata abrogata dalla legge n. 151/1975; il testo viene conservato esclusivamente come versione storica.

Ratio

Conservare la ricostruzione storica del previgente limite discriminatorio senza attribuirgli efficacia attuale.

Questioni interpretative

La disposizione ha solo valore storico dopo la riforma del 1975.

Disposizioni collegate

Artt. 573, 580 e 599 c.c.

Norme collegate

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