Art. 594 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Assegno ai figli non riconoscibili.

Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 2(40) AGGIORNAMENTO — comma 2La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
  2. (2)Comma 2(223) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b che "All' articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 594 c.c.

UNICO COMMA — ASSEGNO AI FIGLI NELLE CONDIZIONI DELL’ART. 279 Eredi, legatari e donatari sono tenuti proporzionalmente all’assegno vitalizio entro i limiti dell’art. 580 quando il genitore non abbia già disposto in favore dei figli interessati. Se esiste una disposizione a loro favore, essi possono rinunciarvi e chiedere l’assegno. NOTA TESTUALE Il body importato conserva terminologia oggetto di aggiornamento nel 2013; non viene registrato come versione corrente finché non è ripulito sul consolidato ufficiale.

Ratio

Assicurare la tutela economica prevista dagli artt. 279 e 580 quando manchi un’attribuzione liberale sufficiente.

Questioni interpretative

Vanno coordinati diritto all’assegno, attribuzioni testamentarie o donative e facoltà di rinuncia.

Disposizioni collegate

Artt. 279, 580 e 593 c.c.

Norme collegate

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