Art. 595 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Nota relativa all’articoloAnnotazione ufficialeARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Nota relativa all’articolo(49) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall' art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell' art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 595 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — TESTO PREVIGENTE NON RICOSTRUITO La disposizione è stata abrogata dalla legge n. 151/1975. Le note registrano inoltre la sentenza della Corte costituzionale n. 153/1979 sul testo abrogato e sul richiamo contenuto nell’art. 599. In assenza del testo storico completo verificato non viene creata alcuna versione normativa.

Ratio

Separare il dato storico abrogato dalla disciplina vigente e dalle successive pronunce costituzionali.

Questioni interpretative

L’assenza del testo previgente verificato impone di non ricostruirlo per inferenza.

Disposizioni collegate

Artt. 599 e 600 c.c.

Norme collegate

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