Dispositivo — testo vigente
Diritti dei figli non riconoscibili.
Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (1) (2)(1) (2)
Note
- (1)Comma 3(40) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
- (2)Comma 3(223) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b che "All' articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".
Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva