Art. 580 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Diritti dei figli non riconoscibili.

Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 3(40) AGGIORNAMENTO — comma 3La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione".
  2. (2)Comma 3(223) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 79, comma 1, lettere a) e b che "All' articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Diritti dei figli non riconoscibili. Ai figli aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. I figli hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (1) (2)

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 580 c.c.

COMMA 1 — ASSEGNO VITALIZIO Ai figli titolari dei diritti di cui all’art. 279 spetta un assegno vitalizio commisurato alla rendita della quota ereditaria che sarebbe spettata se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. COMMA 2 — CAPITALIZZAZIONE Su richiesta, l’assegno può essere capitalizzato in denaro oppure, a scelta degli eredi legittimi, mediante beni ereditari.

Ratio

Assicurare una tutela successoria economica ai figli nelle condizioni previste dall’art. 279.

Questioni interpretative

Occorre coordinare la misura dell’assegno con l’accertamento della filiazione e con la disciplina dell’art. 279.

Disposizioni collegate

Artt. 279, 565 e 594 c.c.

Norme collegate

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