Art. 279 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.

In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 4(37) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 8 maggio 1974, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/5/1974, n. 126), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell' art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione".
  2. (2)Comma 4(40) AGGIORNAMENTO — comma 4La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 232, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste dall' articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione. Il figlio nato fuori del matrimonio se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all'articolo 315-bis, sia venuto meno. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251. L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. (1) (2)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Mantenimento e istruzione quando non è proponibile l’azione di filiazione

L’art. 279 assicura tutela economica al figlio anche nei casi in cui non possa essere proposta l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. Il figlio può chiedere mantenimento, istruzione ed educazione; se maggiorenne e in stato di bisogno può domandare gli alimenti quando sia cessato il diritto al mantenimento previsto dall’art. 315-bis. L’azione richiede l’autorizzazione giudiziale ai sensi dell’art. 251 e, per il minore, può essere esercitata tramite curatore speciale. La Corte costituzionale n. 121/1974 aveva già ampliato la tutela riconoscendo, oltre agli alimenti, il diritto al mantenimento, educazione e istruzione.

Ratio

La ratio è evitare che l’impossibilità di accertare formalmente lo status privi il figlio della tutela materiale essenziale.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano presupposti dell’azione, differenza tra mantenimento e alimenti e tutela del figlio maggiorenne.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile artt. 251 e 315-bis.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 121/1974del 08/05/1974Decisione chiave

Nei casi in cui non può proporsi l’azione di paternità, al figlio spettano anche mantenimento, educazione e istruzione, oltre agli alimenti.

Pronuncia che ha ampliato la tutela materiale del figlio.

Parità e tutela sostanziale della filiazione.

Corte costituzionale

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.