Art. 278 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Autorizzazione all'azione Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(140) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 20-28 novembre 2002, n. 494 (in G.U. 1a s.s. 4/12/2002, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell' art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Autorizzazione all'azione Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Autorizzazione all’azione nei casi di parentela o affinità

L’art. 278 collega l’azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità ai casi contemplati dall’art. 251 c.c. La Corte costituzionale n. 494/2002 ha inciso sul previgente divieto assoluto, dichiarando illegittima la norma nella parte in cui escludeva dichiarazione giudiziale e indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli nati da relazioni incestuose era vietato. La disciplina vigente deve essere letta alla luce dell’interesse del figlio e della sua piena dignità, indipendentemente dalla condotta dei genitori.

Ratio

La ratio attuale è evitare discriminazioni del figlio derivanti dalla relazione tra i genitori e sottoporre l’azione a una valutazione giudiziale di tutela.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano rapporto con l’art. 251 e interesse del figlio.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile art. 251.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 494/2002del 28/11/2002Decisione chiave

È illegittima l’esclusione della dichiarazione giudiziale e delle relative indagini nei casi collegati al previgente divieto di riconoscimento dei figli incestuosi.

La decisione ha rafforzato il diritto del figlio allo status indipendentemente dalla condotta dei genitori.

Tutela non discriminatoria della filiazione.

Corte costituzionale

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