Art. 277 c.c.

Effetti della sentenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

La sentenza che dichiara la filiazione... produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La sentenza che dichiara la filiazione... produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Effetti della sentenza che accerta la filiazione

L’art. 277 attribuisce alla sentenza che dichiara la filiazione gli stessi effetti del riconoscimento. Il giudice può inoltre adottare provvedimenti su affidamento, mantenimento, istruzione, educazione e tutela patrimoniale del figlio. L’accertamento giudiziale non si limita quindi alla dichiarazione dello status, ma consente di regolare immediatamente i principali effetti personali ed economici che ne derivano.

Ratio

La ratio è equiparare pienamente la filiazione giudizialmente accertata a quella riconosciuta volontariamente e assicurare tutela concreta al figlio.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano decorrenza degli effetti patrimoniali e contenuto dei provvedimenti conseguenti alla dichiarazione.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 30; codice civile artt. 258, 269 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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