Art. 276 c.c.

Legittimazione passiva

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità... deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Legittimazione passiva nella dichiarazione giudiziale di filiazione

L’art. 276 individua i soggetti contro i quali deve essere proposta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. La domanda è rivolta al presunto genitore oppure, se questi manca, ai suoi eredi; in mancanza anche degli eredi, il giudice nomina un curatore. Può inoltre contraddire chiunque vi abbia interesse. La norma assicura che la decisione sullo status sia resa nei confronti di soggetti idonei a rappresentare gli interessi contrapposti.

Ratio

La ratio è garantire un contraddittorio effettivo anche quando il presunto genitore sia deceduto.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano individuazione degli eredi, nomina del curatore e interesse a contraddire.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 269 e 270.

Fonti del commento

Norme collegate

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