Art. 269 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

La paternità e la maternità... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità....

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. La paternità e la maternità... possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità....

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

L’art. 269 consente la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità nei casi in cui il riconoscimento sia ammesso. La prova può essere fornita con ogni mezzo. Per la maternità assume rilievo l’identità tra chi pretende lo status e il soggetto partorito dalla donna indicata come madre. Per la paternità la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti con il preteso padre nel periodo del concepimento non sono sufficienti, ma possono inserirsi in un quadro probatorio più ampio. Nella prassi assumono particolare importanza le prove biologiche, valutate nel contesto dell’intero materiale istruttorio.

Ratio

La ratio è consentire l’accertamento giudiziale della filiazione quando manchi un riconoscimento volontario, privilegiando la ricerca della verità dello status.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano prova biologica, rifiuto degli accertamenti, valutazione degli indizi e limiti derivanti dai casi in cui il riconoscimento non è ammesso.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile artt. 250, 251 e 270.

Fonti del commento

Norme collegate

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