Art. 251 c.c.

Autorizzazione al riconoscimento

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Autorizzazione giudiziale al riconoscimento in presenza di vincoli familiari

L’art. 251 consente il riconoscimento del figlio nato da persone legate da determinati vincoli di parentela o affinità, ma lo subordina all’autorizzazione del giudice. Il parametro decisivo è l’interesse del figlio e la necessità di evitare qualsiasi pregiudizio. La norma supera impostazioni meramente sanzionatorie verso i genitori e concentra la valutazione sulla posizione del figlio, coerentemente con il principio di eguaglianza dello status filiationis.

Ratio

La ratio è impedire che il figlio subisca conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla situazione personale dei genitori, affidando al giudice una valutazione concreta del suo interesse.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano natura del pregiudizio, interesse del minore e criteri dell’autorizzazione giudiziale.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile artt. 250 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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