Art. 252 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.

Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale.

L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. (1)(1)

Qualora il figlio... sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia... è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio....

È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore... che abbia effettuato il riconoscimento.

In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Note

  1. (1)Comma 3(223) AGGIORNAMENTO — comma 3Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c che al secondo comma "le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. (1) Qualora il figlio... sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia... è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio.... È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore... che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Affidamento e inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore

L’art. 252 disciplina le conseguenze del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio quando uno dei genitori sia coniugato. Il giudice decide sull’affidamento e sugli altri provvedimenti necessari alla tutela morale e materiale del minore. L’inserimento nella famiglia del genitore richiede una valutazione positiva dell’interesse del figlio e, nei casi previsti, il consenso dell’altro coniuge, degli altri figli conviventi e dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo la decisione spetta al giudice, con ascolto del minore secondo età e capacità di discernimento.

Ratio

La ratio è proteggere il figlio riconosciuto assicurando che il suo inserimento nella nuova realtà familiare avvenga solo quando concretamente compatibile con il suo interesse.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano consenso dei soggetti coinvolti, ascolto del minore e bilanciamento tra relazioni familiari concorrenti.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 30 e 31; codice civile artt. 250 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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