Art. 253 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Inammissibilità del riconoscimento.

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio... in cui la persona si trova.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Inammissibilità del riconoscimento. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio... in cui la persona si trova.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Inammissibilità del riconoscimento contrastante con uno stato già esistente

L’art. 253 vieta il riconoscimento che contrasti con uno stato di figlio già attribuito alla persona. La disposizione tutela la stabilità dello status e impedisce la sovrapposizione di titoli incompatibili. Per procedere a un diverso riconoscimento occorre prima rimuovere lo status preesistente attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

Ratio

La ratio è preservare unicità e coerenza dello stato civile della persona.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano necessità della previa rimozione dello status esistente e coordinamento con le azioni di contestazione e reclamo.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 238, 239, 240 e 250.

Fonti del commento

Norme collegate

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