Art. 254 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Forma del riconoscimento.

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (1) (2) (3)(1) (2) (3)

Note

  1. (1)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente del comma 3: “La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.”

    Testo previgente

    La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice 284 o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico o in un testamento 285 importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.

  2. (2)Comma 2(111) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  3. (3)Comma 2(112a) AGGIORNAMENTO — comma 2Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Forma del riconoscimento. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (1) (2) (3)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Forma del riconoscimento

L’art. 254 individua le forme attraverso le quali può essere effettuato il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Il riconoscimento può risultare dall’atto di nascita oppure da una dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento resa davanti all’ufficiale dello stato civile, contenuta in atto pubblico o in testamento. La pluralità delle forme risponde all’esigenza di favorire l’assunzione della responsabilità genitoriale, mantenendo al contempo certezza documentale. Il previgente comma relativo alla legittimazione è stato abrogato dal D.Lgs. 154/2013.

Ratio

La ratio è rendere il riconoscimento accessibile attraverso forme solenni e certe, idonee a produrre effetti sullo status.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano validità formale, momento di efficacia e rapporto con il riconoscimento testamentario.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 250, 256 e 258.

Fonti del commento

Norme collegate

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