Art. 256 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Irrevocabilità del riconoscimento. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Irrevocabilità del riconoscimento. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Irrevocabilità del riconoscimento

L’art. 256 stabilisce che il riconoscimento del figlio è irrevocabile. Anche quando sia contenuto in un testamento, il riconoscimento produce effetto dal giorno della morte del testatore e resta fermo nonostante l’eventuale revoca del testamento. La scelta legislativa distingue nettamente la dichiarazione di status dalle disposizioni patrimoniali testamentarie: il riconoscimento non è rimesso alla successiva mutevolezza della volontà del genitore.

Ratio

La ratio è assicurare stabilità allo status di figlio una volta validamente riconosciuto.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano autonomia del riconoscimento rispetto all’atto testamentario e impossibilità di revoca unilaterale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 254 e 257.

Fonti del commento

Norme collegate

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